[1]'

[2]1. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito, di una persona indiziata o imputata, a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, se compare, non puo' essere sottoposta ad alcuna restrizione della liberta' personale in esecuzione di una sentenza di condanna, ne' ad alcuna altra restrizione della liberta' personale per fatti anteriori alla notificazione della citazione. 2. L'immunita' prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona comparsa, avendone avuto la possibilita', non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento da cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita' giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Testo vigente dal 9 aprile 2008

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;57~convenzione-art9 · fonte del testo