[1]di persone detenute nel territorio della Parte richiedente

[2]1. Una persona detenuta nella Parte richiesta, citata a comparire nella Parte richiedente a fini di una attivita' di indagine e di giudizio, e' trasferita provvisoriamente in tale ultima Parte a condizione che:

  • a)la persona detenuta acconsenta al trasferimento;
  • b)la sua detenzione non sia suscettibile di essere prolungata dal trasferimento;
  • c)la Parte richiedente si impegni a ritrasferirla non appena siano venute meno le ragioni del trasferimento e, comunque, entro il termine fissato dalla Parte richiesta. Tale termine puo' essere prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi. 2. Il trasferimento puo' essere rifiutato se vi ostano ragioni imperative. 3. La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente, a meno che la Parte richiesta non domandi che sia messa in liberta'.

Testo vigente dal 9 aprile 2008

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-03-18;57~convenzione-art8 · fonte del testo