[1](4) Divieto dell'abuso di diritto Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attivita' o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle liberta' riconosciuti nella presente Carta o di imporre a tali diritti e liberta' limitazioni piu' ampie di quelle previste dalla presente Carta. Spiegazione Questo articolo ricalca l'articolo 17 della CEDU, che recita: "Nessuna disposizione della presente Convenzione puo' essere interpretata nel senso di comportare il diritto di uno Stato, un gruppo o un individuo di esercitare un'attivita' o compiere un atto che miri alla distruzione dei diritti o delle liberta' riconosciuti nella presente Convenzione o di imporre a tali diritti e liberta' limitazioni piu' ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione.".

[2]-------------------------

[3](4) Articolo II-114 della Costituzione.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~spiegaz-carta-diritti-art54 · fonte del testo