[1]Articolo II-114 Divieto dell'abuso di diritto

[2]Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attivita' o compiere un atto che miri a distruggere diritti o liberta' riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e liberta' limitazioni piu' ampie di quelle previste dalla presente Carta.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art114 · fonte del testo