Qualora nell'applicazione del regime definito nella presente sezione sorgano, per una parte o per l'altra, difficolta' nelle relazioni tra l'Unione e i territori di cui all'articolo 8, la Commissione propone immediatamente al Consiglio le misure di salvaguardia che essa ritiene necessarie, precisandone le condizioni e le modalita' di applicazione. Il Consiglio adotta i regolamenti europei appropriati e le decisioni europee appropriate entro il termine di un mese.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-8-art12 · fonte del testo