[1]Articolo III-202

[2]1. In caso di improvvisa crisi nella bilancia dei pagamenti e qualora non intervenga immediatamente una decisione europea di cui all'articolo III-201, paragrafo 2, uno Stato membro con deroga puo' adottare, a titolo conservativo, le misure di salvaguardia necessarie. Tali misure devono provocare il minor turbamento possibile nel funzionamento del mercato interno e non andare oltre la portata strettamente indispensabile a ovviare alle difficolta' improvvise manifestatesi. 2. La Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati delle misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1 al piu' tardi al momento dell'entrata in vigore. La Commissione puo' raccomandare al Consiglio il concorso reciproco conformemente all'articolo III-201. 3. 11 Consiglio, su raccomandazione della Commissione e previa consultazione del comitato economico e finanziario, puo' adottare una decisione europea che stabilisca che lo Stato membro interessato deve modificare, sospendere o abolire le misure di salvaguardia di cui al paragrafo 1.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art202 · fonte del testo