[1]generale della Banca centrale europea

[2]1. Fatto salvo l'articolo III-187, paragrafo 1 della Costituzione, il consiglio generale e' costituito come terzo organo decisionale della Banca centrale europea. 2. Il consiglio generale e' composto dal presidente e dal vicepresidente della Banca centrale europea e dai governatori delle banche centrali nazionali. Gli altri membri del comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale. 3. Le responsabilita' del Consiglio generale sono elencate per esteso nell'articolo 46.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~protocollo-4-art44 · fonte del testo