[1]Articolo III-199

[2]1. Se e fintantoche' vi sono Stati membri con deroga e fatto salvo l'articolo III-187. paragrafo 1, il consiglio generale della Banca centrale europea di cui all'articolo 45 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e' costituito in quanto terzo organo decisionale della Banca centrale europea. 2. Se e fintantoche' vi sono Stati membri con deroga, la Banca centrale europea, per quanto concerne detti Stati membri:

  • a)rafforza la cooperazione tra le banche centrali nazionali;
  • b)rafforza il coordinamento delle politiche monetarie degli Stati membri allo scopo di garantire la stabilita' dei prezzi;
  • c)sorveglia il funzionamento del meccanismo di cambio;
  • d)procede a consultazioni su questioni che rientrano nelle competenze delle banche centrali nazionali e incidono sulla stabilita' degli istituti e mercati finanziari;
  • e)esercita i compiti svolti un tempo dal Fondo europeo di cooperazione monetaria, precedentemente assunti dall'istituto monetario europeo.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art199 · fonte del testo