[1]Articolo II-93 Vita familiare e vita professionale

[2]1. E' garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. 2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternita' e il diritto a un congedo di maternita' retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art93 · fonte del testo