[1]Articolo II-79 Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

[2]1. Le espulsioni collettive sono vietate. 2. Nessuno puo' essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art79 · fonte del testo