[1]Articolo II-65 Proibizione della schiavitu' e del lavoro forzato

[2]1. Nessuno puo' essere tenuto in condizioni di schiavitu' o di servitu'. 2. Nessuno puo' essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. E' proibita la tratta degli esseri umani.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art65 · fonte del testo