[1]Articolo III-381

[2]Lo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e' stabilito con un protocollo. La legge europea puo' modificare le disposizioni dello statuto, ad eccezione del titolo I e dell'articolo 64. Essa e' adottata su richiesta della Corte di giustizia e previa consultazione della Commissione o su proposta della Commissione e previa consultazione della Corte di giustizia.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art381 · fonte del testo