[1]Articolo III-376

[2]La Corte di giustizia dell'Unione europea non e' competente riguardo agli articoli I-40 e I-41, alle disposizioni del titolo V, capo II relative alla politica estera e di sicurezza comune e all'articolo III-293 per quanto riguarda la politica estera e di sicurezza comune. Tuttavia, la Corte e' competente a controllare il rispetto dell'articolo III-308 e a pronunciarsi sui ricorsi, proposti secondo le condizioni di cui all'articolo III-365, paragrafo 4, riguardanti il controllo della legittimita' delle decisioni europee che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo II.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art376 · fonte del testo