[1]Articolo III-379

[2]1. I ricorsi proposti alla Corte di giustizia dell'Unione europea non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte puo', quando reputi che le circostanze lo richiedono, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. 2. La Corte di giustizia dell'Unione europea, nelle cause che le sono proposte, puo' ordinare le misure provvisorie necessarie.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art379 · fonte del testo