[1]Articolo III-368

[2]L'istituzione, organo o organismo da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata dichiarata contraria alla Costituzione e' tenuto a prendere le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea comporta. Tale obbligo non pregiudica quello eventualmente risultante dall'applicazione dell'articolo III-431, secondo comma.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art368 · fonte del testo