[1]Articolo III-367

[2]Qualora, in violazione della Costituzione, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale europea si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la Corte di giustizia dell'Unione europea per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi. Il ricorso e' ricevibile soltanto quando l'istituzione, organo o organismo in causa sia stato preventivamente invitato ad agire. Se, allo scadere di un termine di due mesi da tale invito, l'istituzione, organo o organismo non ha preso posizione, il ricorso puo' essere proposto entro un nuovo termine di due mesi. Ogni persona fisica o giuridica puo' adire la Corte alle condizioni stabilite al primo e secondo comma per contestare ad una istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art367 · fonte del testo