[1]Articolo III-165

[2]1. Fatto salvo l'articolo III-164, la Commissione vigila perche' siano applicati i principi fissati dagli articoli III-161 e III-162. Istruisce, a richiesta di uno Stato membro o d'ufficio e in collegamento con le autorita' competenti degli Stati membri che le prestano assistenza, i casi di presunta infrazione ai principi suddetti. Qualora constati l'esistenza di un'infrazione, propone i mezzi atti a porvi termine. 2. Qualora non sia posto termine alle infrazioni di cui al paragrafo, la Commissione adotta una decisione europea motivata in cui constata l'infrazione ai principi. Puo' pubblicare tale decisione e autorizzare gli Stati membri ad adottare le necessarie misure, di cui definisce le condizioni e modalita', per rimediare alla situazione. 3. La Commissione puo' adottare regolamenti europei concernenti le categorie di accordi per le quali il Consiglio ha adottato un regolamento europeo conformemente all'articolo III-163, secondo comma, lettera b).

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art165 · fonte del testo