[1]Articolo III-164

[2]Fino all'entrata in vigore dei regolamenti europei adottati in applicazione dell'articolo III-163, le autorita' degli Stati membri decidono in merito all'ammissibilita' di intese e allo sfruttamento abusivo di una posizione dominante nel mercato interno, in conformita' del loro diritto nazionale e dell'articolo III-161, in particolare il paragrafo 3, e dell'articolo III-162.

Testo vigente dal 21 aprile 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2005-04-07;57~art164 · fonte del testo