di Conciliazione 1. La procedura di conciliazione e' confidenziale e si svolge in contraddittorio. Senza pregiudizio per le disposizioni contenute negli Articoli 10 e 11 e per il Regolamento della Corte, la Commissione di Conciliazione determina la procedura dopo consultazione con le parti della controversia. 2. Se le parti della controversia convengono in tal senso, la Commissione di Conciliazione puo' invitare qualsiasi Stato parte della presente Convenzione avente interesse alla soluzione della controversia a partecipare alla procedura.

Testo vigente dal 5 ottobre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567~art23 · fonte del testo