Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di soggiornare in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;566~art21 · fonte del testo