[1]E APPRENDISTI

[2]Le somme che uno studente o un apprendista, il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che Soggiorna nel primo Stato soltanto allo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese del suo mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in questo Stato a condizione che esse provengano da fonti situate fuori di detto Stato.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;763~art21 · fonte del testo