Ogni Governo contraente sopporta le spese relative alla propria partecipazione in seno alla Commissione e ad eventuali gruppi di lavoro nonche' le spese delle ricerche intraprese sul proprio territorio. Le spese relative ai programmi e alle ricerche di interesse comune saranno ripartite tra i Governi contraenti secondo le modalita' proposte dalla Commissione e stabilite dai detti Governi. Una procedura analoga verrebbe applicata nel corso in cui venissero proposte ricerche straordinarie dalla Commissione.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-07-10;563~accordo-art11 · fonte del testo