La Commissione si compone di due delegazioni dei Governi contraenti. Ogni Governo designa otto delegati al massimo di cui un capo delegazione. Ogni delegazione puo' aggregarsi degli esperti per esaminare questioni particolari. La Commissione puo' anche creare gruppi di lavoro e incaricare esperti dello studio di speciali problemi.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-07-10;563~accordo-art5 · fonte del testo