Ai fini del presente Accordo si intendono:

  • a)per "Legislazione doganale" l'insieme delle norme legislative e regolamentari applicabili dalle Amministrazioni doganali all'importazione, all'esportazione, al transito, al movimento delle merci, dei capitali o dei mezzi di pagamento, ai depositi doganali concernenti sia la riscossione, la restituzione o la garanzia dei dazi doganali o degli altri diritti sia le misure di proibizione, di restrizione o di controllo, ivi comprese quelle concernenti le disposizioni valutarie. Nella Repubblica italiana l'espressione "dazi doganali" comprende anche i prelievi, le restituzioni e tutti gli altri diritti, alla importazione o all'esportazione, creati in applicazione del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea;
  • b)per "Amministrazioni doganali" le Amministrazioni competenti ad applicare le disposizioni previste al precedente punto a);
  • c)per "violazione" qualsiasi violazione o tentativo di violazione alla legislazione di cui al precedente punto a).

Testo vigente dal 16 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561~art2 · fonte del testo