[1]ACCORDO di mutua assistenza amministrativa tra la Repubblica italiana e il Regno di Spagna per la prevenzione e la repressione delle violazioni doganali

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno di Spagna: considerato che le violazioni delle leggi doganali pregiudicano gli interessi economici, fiscali e commerciali dei rispettivi paesi; convinti che la lotta contro tali violazioni puo' essere effettivamente realizzata mediante una stretta cooperazione tra le due Amministrazioni doganali; tenuta presente la Raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles sulla mutua assistenza amministrativa del 5 dicembre 1953; hanno convenuto quanto segue:

[3]ARTICOLO 1.

[4]Le Amministrazioni doganali delle Parti contraenti si prestano mutua assistenza, nei modi e alle condizioni previsti dal presente Accordo, allo scopo di prevenire, ricercare e reprimere le violazioni alle rispettive legislazioni doganali.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-07-10;561~art1 · fonte del testo