Il doppio cittadino che non abbia soddisfatto gli obblighi del servizio militare sara' segnalato alle autorita' competenti dell'altro Stato dalle autorita' dello Stato dove egli prestava o avrebbe dovuto prestare il servizio. Colui che si sia sottratto ai propri obblighi sara' escluso dai benefici della presente Convenzione.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;560~art14 · fonte del testo