Il doppio cittadino che, anteriormente alla entrata in vigore della presente Convenzione, abbia soddisfatto gli obblighi del servizio militare in uno dei due Stati sara' considerato come aver soddisfatto questi stessi obblighi nell'altro Stato.

Testo vigente dal 16 agosto 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-07-10;560~art20 · fonte del testo