[1]Ostacoli tecnici agli scambi

[2]1. Le parti promuovono l'uso delle norme internazionali, collaborano e si scambiano informazioni sulle norme, sulle regolamentazioni tecniche e sulle procedure di valutazione della conformita', segnatamente nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT). 2. Le parti si impegnano a scambiarsi informazioni sin dalle prime fasi di elaborazione delle nuove normative in materia di TBT. A tal fine, le parti incoraggiano ogni misura atta a colmare il divario tra di esse in materia di valutazione della conformita' e standardizzazione e a migliorare la convergenza e la compatibilita' tra i rispettivi sistemi delle parti in questo settore. Le parti convengono di scambiarsi punti di vista e di esplorare la possibilita' di applicare la certificazione ad opera di terzi per agevolare i flussi commerciali tra di esse. 3. La cooperazione in materia di ostacoli tecnici agli scambi si svolge, tra l'altro, mediante il dialogo attraverso i canali preposti, progetti comuni e programmi di assistenza tecnica e di potenziamento della capacita'. All'occorrenza, le parti designano punti di contatto per le comunicazioni sulle questioni di cui al presente articolo.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art15 · fonte del testo