[1]Ostacoli tecnici agli scambi

[2]1. Le parti promuovono l'impiego di norme e sistemi di accreditamento internazionali e si scambiano informazioni su norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformita', anche nel quadro dell'accordo OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi, entrato in vigore con l'istituzione dell'OMC il 1° gennaio 1995. 2. Le parti rafforzano la cooperazione nel campo delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformita', anche per quanto riguarda lo sviluppo di capacita' tecniche e la cooperazione per il rispetto delle misure relative agli ostacoli tecnici agli scambi. 3. Le parti designano un punto di contatto che ha il compito di coordinare lo scambio di informazioni e la cooperazione in conformita' del presente articolo e di agevolare le iniziative di cooperazione regolamentare tra le parti.

Testo vigente dal 30 aprile 2026

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;61~art12 · fonte del testo