[1]Sviluppo del commercio

[2]1. Le parti si impegnano a sviluppare, diversificare e intensificare gli scambi tra di esse e a rendere migliorare la competitivita' dei rispettivi prodotti sui mercati nazionali, regionali e internazionali. Nel perseguire questo obiettivo, la cooperazione tra le parti mette l'accento, nello specifico, sul potenziamento della capacita' in una serie di ambiti, quali le strategie di sviluppo commerciale, l'ottimizzazione delle potenzialita' commerciali, comprese le preferenze SPG, la competitivita', la promozione dei trasferimenti tecnologici tra imprese, la trasparenza delle politiche, delle normative e delle regolamentazioni le informazioni sui mercati, lo sviluppo istituzionale e la costituzione di reti a livello regionale. 2. Per promuovere gli scambi e gli investimenti tra di esse, le parti si avvalgono pienamente degli aiuti al commercio e di altri programmi complementari di assistenza.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art13 · fonte del testo