[1]Agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale

[2]1. Le parti convengono di intensificare la cooperazione in materia di agricoltura, foreste, allevamento, pesca e sviluppo rurale, anche tramite un dialogo e scambi di esperienze piu' assidui, in particolare nei seguenti ambiti:

  • a)politica agricola e situazione dell'agricoltura internazionale in generale;
  • b)facilitazione degli scambi tra le parti di piante, animali e relativi prodotti e sviluppo e promozione dei mercati;
  • c)politica di sviluppo nelle zone rurali;
  • d)politica di qualita' per quanto riguarda piante, animali e prodotti acquatici, in particolare le indicazioni geografiche protette e la produzione biologica; commercializzazione di prodotti di qualita', soprattutto quelli biologici e protetti da un'indicazione geografica (etichettatura, certificazione e controllo);
  • e)benessere degli animali;
  • f)sviluppo di un'agricoltura sostenibile e rispettosa dell'ambiente e trasferimento di biotecnologie;
  • g)sostegno a una politica di lungo termine sostenibile e responsabile in materia di pesca e ambiente marino, che contempli la conservazione e la gestione delle risorse costiere e marine;
  • h)promozione degli sforzi intesi a prevenire e combattere le pratiche di pesca illegali, non dichiarate e non regolamentate, il disboscamento illegale e il commercio dei prodotti silvicoli, mediante l'applicazione delle normative, governance e commercio nel settore forestale (FLEGT) e l'accodo di partenariato volontario (VPA);
  • i)ricerca sull'ereditarieta', selezione di razze animali e varieta' vegetali, compreso l'allevamento di elevata qualita', ricerche sui mangimi e sulla nutrizione degli animali terresti e acquatici;
  • j)attenuazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici sulla produzione agricola e sulla riduzione della poverta' nelle aree periferiche e rurali;
  • k)sostegno e promozione della gestione sostenibile delle foreste, compreso l'adattamento ai cambiamenti climatici e l'attenuazione degli effetti negativi. 2. Le parti convengono di vagliare le possibilita' di assistenza tecnica in materia di produzione vegetale e allevamento, che comprenda, ma non esclusivamente, il miglioramento della produttivita' animale e vegetale e la qualita' dei prodotti e convengono inoltre di prendere in considerazione l'istituzione di programmi di potenziamento della capacita' intesi a sviluppare la capacita' gestionale in questo settore.

Testo vigente dal 29 aprile 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-04-06;56~art32 · fonte del testo