[1]Paragrafo 1. - Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Paesi per l'applicazione della presente convenzione saranno comunicate alla autorita' competente dell'altro Paese per il tramite dei Ministeri degli affari esteri.

[2]Paragrafo 2. - Le autorita' competenti dei due Paesi comunicheranno altresi' tempestivamente, per il tramite dei Ministeri degli affari esteri, tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate all'articolo 2.

Testo vigente dal 20 novembre 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;545~art46 · fonte del testo