Le Autorita' competenti delle due parti si comunicano tutte le disposizioni che modifichino o completino le legislazioni indicate all'articolo 2, nonche' le disposizioni prese unilateralmente per l'applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art47 · fonte del testo