[1]Relazioni con altri accordi e compatibilita' con il diritto internazionale e dell'Unione Europea

[2]1. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente Accordo sostituisce, nelle relazioni tra le Parti, le disposizioni corrispondenti di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale tra esse in vigore. Tali disposizioni rimangono peraltro applicabili nella misura in cui consentano di attuare piu' efficacemente lo scopo del presente Accordo mediante una ulteriore semplificazione o agevolazione del trasferimento della sorveglianza degli obblighi/prescrizioni correlati a una sanzione sostitutiva, misura alternativa, liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena. A tal fine, entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, ciascuna Parte comunica all'altra Parte, per via diplomatica, le disposizioni degli accordi bilaterali o multilaterali che intenda continuare ad applicare. 2. In ogni caso il presente Accordo sara' attuato nel rispetto del diritto internazionale generale e pattizio e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua partecipazione all'Unione Europea.

Testo vigente dal 20 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;54~accordo-art23 · fonte del testo