[1]Disposizioni transitorie

[2]Il presente Accordo si applica alle richieste di assistenza giudiziaria di cui all'Articolo 7, paragrafo 2, presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a sanzioni sostitutive, misure alternative, liberazioni condizionali o sospensioni condizionali della pena disposte con antecedenti decisioni giudiziarie.

Testo vigente dal 20 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;54~accordo-art25 · fonte del testo