[1]Informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi

[2]L'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione informa senza indugio l'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione, con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta, di tutti i provvedimenti concernenti il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni oggetto del presente Accordo, dandone altresi' comunicazione alla propria Autorita' Centrale.

Testo vigente dal 20 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;54~accordo-art17 · fonte del testo