[1]Effetti per la Parte di emissione

[2]1. Quando l'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione, ricevuta la decisione, l'abbia riconosciuta e abbia informato di tale riconoscimento l'autorita' giudiziaria competente della Parte di emissione, a quest'ultima non compete ne' la sorveglianza sui relativi obblighi/prescrizioni, ne' l'adozione delle misure conseguenti all'eventuale violazione di tali obblighi/prescrizioni. 2. La Parte di emissione riacquista la competenza di cui al paragrafo 1:

  • a)quando la sua autorita' giudiziaria competente abbia comunicato all'autorita' giudiziaria competente della Parte di esecuzione il ritiro della richiesta di riconoscimento ed esecuzione ai sensi dell'Articolo 10 paragrafo 4;
  • b)nei casi di cui all'Articolo 19.

Testo vigente dal 20 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;54~accordo-art8 · fonte del testo