annuale delle Parti 1. Ciascuna Parte fara' rapporto annualmente sui passi intrapresi per attuare il presente Protocollo. Tali rapporti includeranno le notifiche attuate in conformita' con l'Articolo 13 (3), i piani di emergenza istituiti in conformita' con l'Articolo 15 ed ogni altra notifica ed informazione richiesta in base al presente Protocollo riguardo alla quale non vi sia nessun'altra disposizione relativa alla circolazione ed allo scambio di informazioni. 2. I rapporti effettuati in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra saranno fatti circolare a tutte le Parti ed al Comitato, esaminati nella successiva riunione Consultiva del Trattato Antartico e messi a disposizione del pubblico.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~art17 · fonte del testo