di informazioni 1. Le Parti prenderanno accordi per: (a) raccogliere e scambiare documentazione (in particolare le registrazioni delle autorizzazioni) nonche' statistiche relative al numero o ai quantitativi di ciascuna specie di mammiferi, uccelli o piante native catturate annualmente nella zona del Trattato Antartico; (b) ottenere e scambiare informazioni per quanto concerne lo status dei mammiferi, uccelli, piante e invertebrati nativi nella zona del Trattato Antartico, nonche' per quanto riguarda il fabbisogno di protezione di ogni specie o popolazione richiede protezione; (c) stabiliranno, ad uso delle Parti, una forma comune per presentare queste informazioni in conformita' con il paragrafo 2 in appresso. 2. Ciascuna Parte informera' le altre Parti nonche' il Comitato, prima della fine del mese di Novembre di ciascun anno, riguardo a qualsiasi passo adottato in conformita' con il paragrafo 1 di cui sopra ed al numero ed alla natura del permesso rilasciato in base al presente Annesso nel periodo precedente dal 1 luglio al 30 giugno.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-ii-art6 · fonte del testo