Ciascuna Parte preparera' e mettera' a disposizione informazioni enumerando in particolar modo le attivita' interdette, fornendo liste delle specie particolarmente protette a tutte quelle persone presenti nella zona del Trattato Antartico o che intendono entrarvi, al fine di assicurare che queste persone comprendono ed osservano le disposizioni del presente Annesso.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-ii-art5 · fonte del testo