Parti alla controversia agevoleranno l'operato del Tribunale Arbitrale ed in particolare, in conformita' con le loro leggi ed utilizzando ogni mezzo a loro disposizione, forniranno ad esso tutti i documenti e le informazioni pertinenti, e lo porranno in grado, ove necessario, di convocare testimoni o esperti e di ricevere la loro testimonianza.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-art8 · fonte del testo