1. Prima di pronunciare la sua decisione, il Tribunale Arbitrale si accerta di avere competenza per quanto riguarda tale controversia e che la rivendicazione o il controricorso abbiano fondamento de facto e de jure. 2. La decisione sara' accompagnata da una dichiarazione contenente le motivazioni sulle quali si fonda la decisione, e sara' comunicata al Segretario che la trasmettera' a tutte le Parti. 3. La decisione sara' definitiva e vincolante per tutte le parti alla controversia e per ogni Parte intervenuta nel procedimento, e dovra' essere eseguita senza indugio. Il Tribunale Arbitrale interpretera' la decisione dietro richiesta di una parte alla controversia o di ogni Parte intervenuta. 4. La decisione non avra' efficacia vincolante tranne per quanto riguarda il caso specifico in oggetto. 5. A meno che il Tribunale Arbitrale non decida diversamente, le spese del Tribunale Arbitrale, compresa la retribuzione degli Arbitri, saranno a carico delle Parti alla controversia in parti uguali.

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-02-15;54~annesso-art11 · fonte del testo