• 1)Il presente accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile.
  • 2)Il presente accordo entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
  • a)in Italia, per il periodo di imposta iniziato il 1° gennaio 1966 e per i periodi di imposta successivi;
  • b)in Australia, per l'anno fiscale iniziato il 1° luglio 1966 e per gli anni fiscali successivi.

Testo vigente dal 15 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;535~art4 · fonte del testo