• 1)Gli utili realizzati da un'impresa di uno Stato contraente in dipendenza dell'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale o derivanti dal trasporto aereo di persone, animali, merci o posta tra localita' entro detto Stato contraente, saranno esentati dall'imposta nell'altro Stato contraente.
  • 2)L'esenzione prevista al paragrafo 1) del presente articolo si applichera' alla quota parte degli utili derivanti dall'esercizio della navigazione aerea in traffico internazionale ed ottenuti da un'impresa di uno Stato contraente mediante la partecipazione ad un servizio in pool, ad un esercizio in comune di trasporto aereo o ad un organismo internazionale d'esercizio.

Testo vigente dal 15 novembre 1974

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1974-10-08;535~art3 · fonte del testo