1. I rappresentanti degli Stati membri dell'Organizzazione, i rappresentanti ed osservatori di altri Stati e organizzazioni internazionali partecipanti alle riunioni dell'Organizzazione, i membri del consiglio di amministrazione, se non saranno di nazionalita' italiana, godranno nel territorio della Repubblica italiana, per la durata delle loro funzioni, dei seguenti privilegi ed immunita':

  • a)immunita' dalla giurisdizione penale per le parole e gli scritti relativi all'attivita' compiuta nella loro qualifica ufficiale;
  • b)esenzione per essi e per il loro coniuge da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione e dalle formalita' applicabili agli stranieri;
  • c)le stesse facilitazioni relative ai regolamenti monetari ed ai cambi, nonche' agli effetti personali, concesse ai rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea. 2. I nomi di detti rappresentanti saranno comunicati dal direttore generale dell'Organizzazione al Ministero degli affari esteri italiano.

Testo vigente dal 16 settembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-08-01;533~accordo-art7 · fonte del testo