1. Il Governo italiano mettera' a disposizione dell'Organizzazione, a titolo di comodato, gratuitamente e per tutta la durata delle attivita' della medesima, i locali necessari al funzionamento dell'Organizzazione stessa. Detti locali saranno provvisti del mobilio occorrente. 2. L'ubicazione e l'ampiezza dei suddetti locali saranno definiti d'intesa fra il Ministero degli affari esteri della Repubblica italiana e l'Organizzazione.

Testo vigente dal 16 settembre 1978

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-08-01;533~accordo-art2 · fonte del testo