ORDINARIE E SPECIALI Le operazioni della Banca consistono in operazioni ordinarie, finanziate con le risorse del capitale ordinario, di cui all'articolo 7 del presente Statuto, e operazioni speciali finanziate con risorse dei Fondi Speciali, di cui all'articolo 19 del presente Statuto. I due tipi di operazioni possono essere combinati.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art9 · fonte del testo