DEL CAPITALE ORDINARIO Nel presente Statuto il termine "risorse del capitale ordinario" comprende quanto segue: (i) il capitale autorizzato dalla Banca, comprensivo delle azioni versate e di quelle non versate, sottoscritto ai sensi dell'articolo 5 del presente Statuto; (ii) la raccolta effettuata dalla Banca in virtu' dei poteri a lei conferiti nel sottoparagrafo (i) dell'articolo 2 del presente Statuto, cui e' applicabile l'impegno di richiesta previsto nel paragrafo 4 dell'articolo 6 del presente Statuto; (iii) i fondi ricevuti come rimborso di prestiti o garanzie ed i proventi derivanti dalla liquidazione di investimenti azionari effettuati con le risorse individuate nei sottoparagrafi (i) e (ii) del presente articolo; (iv) il reddito derivante da prestiti ed investimenti azionari, effettuati con le risorse individuate nei sottoparagrafi (i) e (ii) del presente articolo ed il reddito derivante da concessioni di garanzie e da operazioni di underwriting non facenti parte delle operazioni speciali della Banca; e (v) ogni altra somma o reddito ricevuto dalla Banca che non faccia parte delle risorse dei Fondi Speciali di cui all'articolo 19 del presente Statuto.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art7 · fonte del testo