VICE PRESIDENTE 1. Uno o piu' Vice-Presidenti vengono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la durata del loro mandato ed i poteri, nonche' le funzioni nell'ambito dell'amministrazione della Banca. In assenza o in caso di incapacita' del Presidente, un Vice Presidente esercita i poteri e svolge le funzioni del Presidente. 2. Un Vice Presidente, puo' partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma non ha diritto di voto; puo' tuttavia esprimere un voto decisivo quando agisce in sostituzione del Presidente.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art31 · fonte del testo