CONSIGLIO DEI GOVERNATORI: COMPOSIZIONE 1. Ogni membro e' rappresentato nel Consiglio dei Governatori e deve nominare un Governatore ed un Vice Governatore. Ogni Governatore ed il suo Vice restano in carica a discrezione del membro che li nomina. Il Vice Governatore puo' votare solo in assenza del proprio Governatore. Ad ogni riunione annuale, il Consiglio elegge uno dei Governatori come Presidente; questi resta in carica fino all'elezione del Presidente successivo. 2. I Governatori ed i loro Vice prestano servizio senza essere remunerati dalla Banca.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art23 · fonte del testo